Assistenza igienico-personale degli alunni con disabilità: prestazione essenziale, non differibile e immediatamente esigibile
Le istituzioni scolastiche statali e paritarie, così come le scuole dell’infanzia comunali e i servizi educativi 0–6, accolgono un numero crescente di bambine e bambini, alunne e alunni con disabilità che richiedono assistenza igienico-personale continuativa per poter frequentare in condizioni di effettiva inclusione.
Per questi alunni, la cura igienica — cambio, gestione di ausili, accompagnamento in bagno, igiene dopo episodi di incontinenza e attività analoghe — non rappresenta un “di più”, ma una condizione minima per poter restare in sezione o in classe, partecipare alle attività didattiche e usufruire dei momenti di mensa, gioco, uscite e progetti extrascolastici.
L’ordinamento italiano, anche alla luce della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e del progressivo aggiornamento della disciplina interna, impone alle amministrazioni scolastiche ed educative di organizzare in modo effettivo e stabile tali servizi di assistenza, evitando soluzioni occasionali o affidate alla mera disponibilità dei singoli.
In questo quadro si inserisce la Raccomandazione n. 2/2026 del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, che richiama scuole e servizi 0–6 a garantire l’assistenza igienico-personale come prestazione essenziale, non differibile e immediatamente esigibile, evidenziando anche i possibili profili di responsabilità in caso di omissione.
Prestazione essenziale, non differibile e immediatamente esigibile
L’insieme delle fonti oggi vigenti, lette alla luce della Convenzione ONU, porta a qualificare l’assistenza igienico-personale necessaria e prevista nei progetti individualizzati come una prestazione che presenta tre caratteristiche fondamentali.
Prestazione essenziale
Si tratta di una misura che incide direttamente sul nucleo del diritto all’istruzione e alla partecipazione alla vita scolastica, e non di un servizio accessorio o secondario.
Prestazione non differibile
L’assistenza non può essere rinviata o subordinata alla disponibilità occasionale del personale o all’intervento dei familiari.
Prestazione immediatamente esigibile
Una volta prevista nel PEI o negli strumenti equivalenti nei servizi 0–6, essa deve essere garantita in concreto, senza che l’istituzione possa giustificare la propria inerzia con carenze organizzative interne.
Il valore del PEI e della progettazione individualizzata
La pianificazione condivisa delle cure in ambito sanitario, oggi disciplinata dalla Legge n. 219/2017, offre un paradigma utile anche in ambito scolastico.
Quando un bisogno assistenziale viene riconosciuto e formalizzato — come accade nel PEI o in un progetto educativo/assistenziale individualizzato — la struttura è tenuta ad organizzarsi per renderlo effettivo, anche predisponendo personale e strumenti adeguati.
Per le persone con disabilità, dopo il 30 giugno 2024, il legislatore ha ulteriormente rafforzato il diritto al godimento e all’effettivo e tempestivo esercizio dei propri diritti mediante l’istituto dell’accomodamento ragionevole.
L’assistenza igienico-personale come accomodamento ragionevole
L’accomodamento ragionevole consiste nell’adozione di misure e adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non comportino un onere sproporzionato, al fine di rendere effettivi i diritti fondamentali della persona con disabilità.
In questa prospettiva, l’assistenza igienico-personale necessaria per la frequenza scolastica non può essere considerata un servizio aggiuntivo, ma un accomodamento ragionevole minimo, di regola non eludibile.