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Studio Legale Sassano > BLOG > Amministrazione di sostegno > I criteri di scelta dell’amministratore di sostegno. Criticità e necessità di selezione e di formazione.
Amministrazione di sostegnoBlog

I criteri di scelta dell’amministratore di sostegno. Criticità e necessità di selezione e di formazione.

Francesca Sassano
6 Min Lettura
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La Scelta dell’Amministratore di Sostegno

La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. Il ricorso viene attivato nella percentuale maggiore dei casi e senza differenze eccessive tra le diverse zone del territorio nazionale dai parenti del beneficiando. Molto spesso vi sono anche richieste provenienti da strutture sanitarie e comuni nei confronti di soggetti privi di una rete di parenti e conoscenti. L’amministratore di sostegno diventa quindi necessario per assistere questi soggetti fragili, in cui spesso l’incapacità di provvedere ai propri interessi è una conseguenza dell’età.

Contents
La Scelta dell’Amministratore di SostegnoRichiesta di Nomina e Gestione del PazienteDiscrezionalità del Giudice TutelareNomina del Coniuge SeparatoAltri Casi di NominaRequisiti e Selezione dell’Amministratore di SostegnoAlbi Regionali e Garanzia di Qualità

Richiesta di Nomina e Gestione del Paziente

Nei ricorsi presentati dalle strutture ospedaliere o dalle residenze sanitarie, l’esigenza di nominare un amministratore di sostegno emerge frequentemente al momento del ricovero e riguarda soprattutto la gestione di problematiche legate alla cura del paziente ed anche di natura economica. Spesso, a venire nominati amministratore di sostegno sono i figli, i genitori del beneficiario, i fratelli o le sorelle, altri parenti come zii e nipoti, oppure il coniuge, anche se legalmente separato.

Discrezionalità del Giudice Tutelare

La struttura dell’art. 408 c.c., a ben vedere, depone nel senso di rimettere alla discrezionalità del giudice tutelare la valutazione in ordine alla possibilità di nominare il coniuge separato. Infatti, l’art. 408 c.c., al primo comma, detta una regola fondamentale: “la scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”. Si precisa, quindi, che “l’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato”. Orbene, la regola generale è che il designato va individuato in quello scelto dal beneficiario, tenuto conto del suo best interest.

Nomina del Coniuge Separato

Dove non ci sia designazione dell’interessato – o dove il GT non reputi la scelta del beneficiario adeguata – il giudice può provvedere al successivo ordine di designabili. Quivi, il GT ha dalla legge una discrezionalità nella nomina, posto che l’articolo espressamente recita: “il giudice tutelare preferisce, ove possibile”. Per questo, se possibile, il giudice deve preferire il coniuge non separato. Dove ciò non è, però, possibile, allora è ovvio che il GT può nominare anche quello separato. Vi è piena conferma di questo ragionamento logico nel comma IV dell’art. 408 c.c. Questo provvedimento ha aperto, quindi, la strada alla possibilità di nomina anche nei confronti del coniuge legalmente separato.

Altri Casi di Nomina

In alcuni casi a essere nominato amministratore di sostegno è, invece, un avvocato, mentre più raramente sono coinvolti i sindaci del paese di residenza o professionisti come commercialisti o assistenti sociali. Infine, in altri residuali casi, non esiste alcun legame di parentela tra il beneficiario e l’Ads, pur essendo quest’ultimo un privato e non un professionista. Su quest’ultima ipotesi di nomina, ormai diffusa, sarebbe opportuna una maggiore attenzione all’informazione e/o alla formazione, e soprattutto un aggiornamento costante.

Requisiti e Selezione dell’Amministratore di Sostegno

L’incarico di amministratore di sostegno, sulla cui figura le aspettative del beneficiario e a volte anche dei suoi familiari sono assai elevate e non corrispondenti al reale compito che egli deve svolgere di fatto, necessita di una selezione non solo di conoscenza dei contenuti, di possibilità di relazionarsi a vantaggio del suo amministrato con la Pubblica Amministrazione, ma anche di disponibilità alla cura e di predisposizione all’incarico.

La costituzione di albi privati, collegati a fondazioni e/o ad associazioni immesse nel tessuto sociale, con obbligo per la permanenza all’interno delle stesse previa verifica dei requisiti minimi e di aggiornamento periodico, può garantire i requisiti minimi ed indispensabili non solo di conoscenze e di professionalità, ma anche di eticità, di onestà e di equilibrio. Lo svolgimento dell’incarico, seppure in diretta e costante supervisione del giudice, non può essere affidato alla “buona disposizione d’animo” del soggetto privato, né può essere privo di alcun criterio di scelta.

Albi Regionali e Garanzia di Qualità

Ugualmente di garanzia, sempre nel rispetto delle esigenze del beneficiario, è anche prevista in alcune regioni l’istituzione di un albo, prevedendo similmente per la permanenza all’interno dello stesso requisiti minimi e aggiornamento specifico e formazione all’incarico. È pericoloso esportare l’idea che un soggetto “estraneo” alla famiglia del beneficiando possa, senza alcuna selezione e/o valutazione di specifici criteri, proporsi per lo svolgimento di un così delicato incarico. Per chi scrive, la nomina non andrebbe mai fatta, in questi casi, direttamente a persone non vicine e/o senza una valutazione prospettica sulle loro capacità, sull’assenza di pregiudizi penali e senza un’adeguata formazione.

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