La sentenza n. 76 del 2025 della Corte costituzionale ridisegna la procedura del trattamento sanitario obbligatorio
La sentenza n. 76 del 2025 della Corte costituzionale ridisegna in profondità la procedura del trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in degenza ospedaliera per malattia mentale, intervenendo sull’art. 35 della legge n. 833/1978, erede della legge Basaglia.
Per decenni il TSO è stato pensato come misura “a fin di bene”, centrata sulla tutela della salute del paziente, ma con un evidente deficit di garanzie procedurali: il sindaco e il giudice tutelare comunicavano tra loro, ma il paziente non riceveva né il provvedimento sindacale né il decreto di convalida, né era normalmente ascoltato prima della decisione del giudice.
La Corte costituzionale qualifica ora il TSO psichiatrico in degenza come un trattamento sanitario coattivo che incide non solo sul diritto alla salute, ai sensi dell’art. 32 Cost., ma anche sulla libertà personale, ai sensi dell’art. 13 Cost., richiedendo dunque il rispetto congiunto di entrambi gli statuti costituzionali.
Da qui prende forma la nuova regola applicabile: il TSO resta extrema ratio terapeutica, ma deve essere circondato da garanzie effettive di informazione, contraddittorio e controllo giurisdizionale partecipato.
La vecchia regola: un TSO “muto” per il paziente
Prima della sentenza n. 76/2025, la legge n. 833/1978 prevedeva un percorso scandito da più passaggi formali.
La procedura tradizionale
- proposta motivata di un medico, con convalida di un secondo medico della ASL
- ordinanza del sindaco che dispone il TSO in degenza
- trasmissione dell’ordinanza al giudice tutelare entro 48 ore
- decreto motivato del giudice tutelare di convalida o mancata convalida, entro le successive 48 ore
- eventuale proroga con schema analogo
- ricorso successivo al tribunale da parte dell’interessato o di chiunque vi abbia interesse
Tuttavia, mancavano alcune garanzie essenziali.
Cosa non era previsto
- la comunicazione al paziente del provvedimento del sindaco
- la notifica al paziente del decreto di convalida
- l’obbligo per il giudice di ascoltare personalmente il paziente prima della convalida
Il risultato era un TSO spesso deciso e convalidato senza la voce del diretto interessato, con un controllo giudiziale prevalentemente cartolare e una eventuale opposizione successiva spesso priva di effettiva conoscenza del provvedimento.
La nuova regola dopo la sentenza n. 76/2025
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge n. 833/1978 e vi inserisce tre obblighi fondamentali, estesi anche alla proroga del trattamento.
Comunicazione del provvedimento sindacale
Il provvedimento che dispone il TSO deve essere comunicato anche alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente.
Audizione obbligatoria prima della convalida
Il giudice tutelare, prima di convalidare il trattamento, deve procedere assumendo le informazioni necessarie e sentendo la persona interessata. L’audizione diventa così parte necessaria dell’istruttoria e non più mera eventualità.
Notifica del decreto di convalida e delle proroghe
Il decreto motivato del giudice tutelare deve essere non solo comunicato al sindaco, ma anche notificato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, così come devono essere notificate le decisioni sulle eventuali proroghe.
Questa è, in sintesi, la nuova regola applicabile: il TSO psichiatrico, pur rimanendo misura terapeutica e non di difesa sociale, viene ora sottoposto a uno statuto procedurale rafforzato, che pone al centro il diritto del paziente a sapere, essere ascoltato e poter reagire in giudizio.
Le luci della decisione
Il TSO come extrema ratio nel segno della persona
La Corte ribadisce con forza che il TSO in degenza ospedaliera può essere disposto solo quando ricorrono cumulativamente tre condizioni:
Presupposti sostanziali
- alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici
- rifiuto delle cure da parte dell’infermo
- impossibilità di misure extraospedaliere tempestive e idonee
La misura è finalizzata unicamente alla tutela della salute del paziente e non alla difesa sociale.
Il TSO, quindi, non è una misura di sicurezza, non presuppone pericolosità sociale né la commissione di un fatto di reato.
La sentenza rafforza così il principio per cui la persona con disturbo psichico è soggetto di diritti e non mero oggetto di custodia o di cura.
Il doppio statuto: salute e libertà personale
Riconoscendo che il TSO psichiatrico è un trattamento sanitario coattivo, la Corte afferma che:
Le garanzie costituzionali si sommano
- le garanzie dell’art. 32 Cost. in materia di salute
- le garanzie dell’art. 13 Cost. in materia di libertà personale
Ne deriva che:
- l’intervento deve rispettare il principio del minor sacrificio necessario
- deve essere proporzionato
- ogni restrizione della libertà richiede un controllo giurisdizionale effettivo, e non meramente formale
La decisione si pone così in linea con altri ambiti in cui la libertà personale è limitata e in cui sono già riconosciuti il diritto all’audizione e all’assistenza difensiva.
Il diritto all’ascolto delle persone fragili
Un altro profilo di grande rilievo è l’armonizzazione con l’evoluzione del diritto delle persone con disabilità e delle persone fragili.
La partecipazione come principio
- nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, l’audizione personale è da tempo considerata essenziale
- la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità valorizza capacità residua, partecipazione e autodeterminazione
- la malattia psichica non può essere il pretesto per escludere la persona dal procedimento che decide della sua libertà e delle sue cure
La Corte chiarisce che la possibile incapacità naturale non giustifica il silenzio procedurale: comunicazione e audizione restano dovute, eventualmente affiancate da strumenti di protezione come l’amministrazione di sostegno o, in prospettiva, un curatore speciale.
Le ombre e le criticità applicative
Il rischio di rallentare le risposte in urgenza
Il TSO nasce per far fronte a situazioni di urgenza psichiatrica, spesso caratterizzate da grave scompenso, rischio suicidario o etero-aggressivo, contesti familiari conflittuali o assenza di rete sociale.
L’obbligo di:
- comunicare formalmente il provvedimento al paziente
- organizzare l’audizione del giudice tutelare entro 48 ore
- notificare il decreto e le eventuali proroghe
potrebbe, nella pratica, generare alcune difficoltà.
Criticità operative
- sovraccarico degli uffici dei giudici tutelari
- rischio di audizioni frettolose o solo formali
- difficoltà logistiche nei reparti
- timore degli operatori di incorrere in vizi procedurali
È dunque legittimo interrogarsi se le nuove garanzie, pur necessarie, possano finire per burocratizzare l’urgenza clinica in un sistema che non è ancora pienamente organizzato per sostenerle.
L’ambiguità sulla capacità del paziente e sul ruolo del difensore
La Corte insiste sul fatto che l’alterazione psichica non priva la persona dei suoi diritti, ma non definisce in modo puntuale alcuni aspetti essenziali.
Questioni ancora aperte
- come valutare concretamente la capacità del paziente di comprendere la comunicazione del TSO
- quale spazio abbiano il difensore, il familiare o l’eventuale amministratore di sostegno
- se e quando sia opportuno prevedere un difensore d’ufficio o un curatore speciale
La stessa Corte rimette espressamente al legislatore la valutazione sull’introduzione di un curatore speciale al momento della convalida, riconoscendo che l’attuale assetto resta ancora incompleto.
Il controllo ex post resta, ma con quali effetti?
Il controllo giurisdizionale differito, attraverso il ricorso al tribunale previsto dall’art. 35, ottavo comma, resta in vigore.
La sentenza sottolinea tuttavia che la tutela ex post non è sufficiente se il paziente non è messo in condizione di conoscere tempestivamente il provvedimento e di partecipare alla convalida.
Restano quindi aperte alcune domande di fondo:
Profili rimediali ancora incerti
- quali effetti concreti produrrà l’accertamento di illegittimità di un TSO già eseguito
- se il solo risarcimento del danno sia sufficiente a compensare una restrizione illegittima della libertà personale
La decisione non affronta direttamente questi aspetti, lasciando spazio a futuri sviluppi giurisprudenziali e legislativi.
Il ruolo del sindaco e la dimensione organizzativa
La sentenza non mette in discussione l’architettura originaria che affida al sindaco, quale autorità sanitaria locale, il potere di disporre il TSO, seppure su proposta medica e con convalida ASL.
Le nuove garanzie rendono però ancora più evidente la necessità di un forte investimento organizzativo.
Serve un nuovo coordinamento
- formazione adeguata dei sindaci e degli uffici comunali
- migliore coordinamento tra comuni, servizi psichiatrici, forze dell’ordine e uffici giudiziari
- predisposizione di protocolli operativi che consentano comunicazioni e audizioni tempestive
Senza questo investimento, il rischio è che la sentenza resti un grande avanzamento di principio, ma difficile da tradurre in prassi uniforme sul territorio nazionale.
Spunti per il dibattito pubblico
La sentenza n. 76/2025 apre numerosi assi di discussione, sia tra operatori del diritto e della salute mentale, sia nel dibattito pubblico più ampio.
TSO come cura o come controllo?
La decisione riafferma la natura terapeutica e personalista del TSO, ma l’introduzione di forti garanzie processuali può essere letta anche come il segnale che, nella prassi, la linea di confine con funzioni di controllo sociale sia stata talvolta oltrepassata.
Quale spazio per il consenso?
Se il TSO resta extrema ratio, la vera partita si gioca prima: nella capacità dei servizi territoriali di costruire alleanze terapeutiche, prevenire le crisi e sostenere famiglie e contesti di vita.
La sentenza, pur non modificando i presupposti sostanziali, può spingere verso prassi più attente al consenso e alla partecipazione del paziente.
La voce del paziente
L’obbligo di audizione non è solo una garanzia tecnica.
È anche il riconoscimento che, persino in piena crisi psichiatrica, la persona conserva il diritto ad essere ascoltata, vista e riconosciuta.
Quanto questa novità inciderà realmente sulle culture professionali di giudici, medici e operatori sociali resta una domanda aperta.
Il ruolo del legislatore
La Corte lascia espressamente spazio a un intervento legislativo più ampio, che potrebbe:
Possibili sviluppi futuri
- ripensare l’intera procedura del TSO
- introdurre un curatore speciale
- rafforzare l’amministrazione di sostegno in questo ambito
- ridefinire il ruolo dei diversi attori istituzionali
Equità territoriale e risorse
Senza adeguate risorse umane e organizzative, la piena attuazione delle nuove garanzie rischia di essere diseguale.
Territori con servizi più forti e magistrature più organizzate potranno implementarle meglio, mentre altri potrebbero restare indietro.
Anche questo è, in fondo, un tema di giustizia costituzionale sostanziale.
Conclusioni
La sentenza n. 76/2025 colma una lacuna storica nella tutela delle persone sottoposte a TSO, ma al tempo stesso mette il sistema di fronte a una sfida cruciale: trasformare garanzie scritte in pratiche reali, senza smarrire la capacità di risposta nelle situazioni di crisi.
È proprio su questo crinale — tra diritto alla cura, libertà personale, dignità e sostenibilità organizzativa — che si apre oggi un dibattito necessario, destinato a coinvolgere giuristi, psichiatri, amministratori locali, magistrati, associazioni di utenti e familiari, e più in generale tutti coloro che hanno a cuore il modo in cui una democrazia tratta le sue fragilità.