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Studio Legale Sassano > BLOG > Amministrazione di sostegno > Decreto di amministrazione di sostegno e procura volontaria: ultimi orientamenti
Amministrazione di sostegnoBlog

Decreto di amministrazione di sostegno e procura volontaria: ultimi orientamenti

Francesca Sassano
Ultimo aggiornamento 4 Novembre 2024 4 Min Lettura
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Il principio della Suprema Corte: l’inefficacia della procura volontaria

Con il provvedimento della Cassazione Civile Sez. I, n. 16052 del 10 giugno 2024, la Suprema Corte ha chiarito un aspetto cruciale in tema di amministrazione di sostegno: il decreto di apertura di amministrazione di sostegno annulla l’efficacia della procura volontaria rilasciata dal beneficiario prima dell’inizio del procedimento. Questo principio implica che le procure concesse dal beneficiario, prima della sua nomina, decadano automaticamente se la procura riguarda atti per i quali il Giudice Tutelare ha imposto limitazioni.

Art. 1722 c.c. e art. 411 c.c.: una lettura congiunta

Nonostante l’art. 1722 del codice civile preveda l’estinzione del mandato solo nei casi di interdizione e inabilitazione, l’introduzione dell’art. 411 c.c. con la L. 6/2004 ha legittimato l’estensione delle limitazioni previste anche ai beneficiari di amministrazione di sostegno. Secondo questo orientamento, la capacità di agire deve essere limitata solo quando necessario, garantendo la protezione del beneficiario in modo proporzionato e rispettoso dei suoi diritti.

L’adattamento del mandato al nuovo contesto normativo

L’art. 1722 c.c. venne introdotto in un periodo in cui l’interdizione e l’inabilitazione rappresentavano le uniche limitazioni alla capacità di agire. Tuttavia, l’introduzione dell’amministrazione di sostegno con la L. 6/2004 ha modificato questo quadro giuridico, portando la Cassazione a interpretare le norme secondo una visione estensiva. Questo nuovo approccio riconosce che i beneficiari devono essere soggetti alle limitazioni ex lege o disposte dal Giudice Tutelare, comprese quelle previste dall’art. 1722 c.c.

Il decreto di apertura e la decadenza automatica della procura volontaria

Secondo la Suprema Corte, se il beneficiario aveva concesso una procura (generale o speciale) a un terzo prima dell’apertura dell’amministrazione di sostegno, questa decade qualora sia nominato un amministratore di sostegno con poteri di rappresentanza o assistenza. La decadenza si applica agli atti in cui sono previste limitazioni simili a quelle dell’interdizione o dell’inabilitazione, poiché la procura volontaria si basa sulla piena capacità di agire, che viene meno con l’intervento dell’amministratore.

La conferma della Cassazione: nessuna procura può prevalere sulla nomina di un amministratore di sostegno

In ulteriori sentenze, come la n. 3600 dell’8 febbraio 2024, la Cassazione ha ribadito che nessuna procura può avere efficacia se, successivamente, il conferente diviene beneficiario di un’amministrazione di sostegno. L’art. 1722 c.c., infatti, sottolinea come la limitazione della capacità di agire comporti l’estinzione del mandato, garantendo che non vi siano sovrapposizioni di poteri e che gli interessi del beneficiario siano tutelati in modo adeguato.

Conclusione: una tutela efficace degli interessi del beneficiario

La posizione della Cassazione consolida un principio di grande rilevanza: il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno comporta l’annullamento automatico di eventuali procure anteriori per gli atti regolati dall’amministratore. In questo modo, si assicura una tutela efficace e proporzionata degli interessi del beneficiario, preservando i suoi diritti e garantendo che l’intervento dell’amministratore sia pienamente efficace.

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