Il Rapporto Economico tra Ospite e Struttura nelle Case di Riposo e RSA
Il rapporto economico che si instaura tra il soggetto debole e la struttura ospitante, come nelle case di riposo private o RSA, è assimilabile a quello tra un paziente e una struttura ospedaliera. Tale rapporto si perfeziona al momento dell’inserimento dell’ospite nella struttura ricevente.
La Validità del Contratto
Perché questo contratto sia valido, non è necessaria la forma scritta, come stabilito dalla Corte d’Appello di Cagliari, Sezione I, novembre 2018, n. 983. Si tratta di un contratto atipico con prestazioni corrispettive: una parte (l’ospite o, se del caso, il servizio sanitario, l’assicuratore, ecc.) paga il corrispettivo per i servizi sanitari e alberghieri ricevuti dalla struttura.
La Sottoscrizione del Contratto
Sebbene la legge non richieda necessariamente un contratto scritto, molte strutture richiedono che questo venga firmato dall’interessato o dai familiari, o dall’amministratore di sostegno nel caso in cui l’ospite non sia in grado di farlo a causa di problemi fisici o psichici. Tuttavia, il contratto firmato da un soggetto non abilitato può essere annullato.
In particolare, l’amministratore di sostegno, se non familiare, non assume alcuna obbligazione solidale con l’amministrato. Il contratto è valido solo per il familiare che lo ha sottoscritto personalmente, ma non per la parte impedita o per l’amministratore di sostegno.
Clausole di Garanzia
In alcuni casi, nei contratti possono essere inserite clausole che impongono obblighi di garanzia per i familiari o per lo stesso amministratore di sostegno. È fondamentale che quest’ultimo presti attenzione alla firma per evitare di esporre la parte debole a rischi non necessari.
La Retta di Ricovero
Un aspetto particolarmente delicato riguarda la retta di ricovero, che include una quota sanitaria e una quota sociale. La prima copre i servizi sanitari, come interventi e terapie mediche, mentre la seconda riguarda i servizi alberghieri offerti dalla struttura.
- Quota Sanitaria: A carico del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale.
- Quota Sociale: Divisa tra il Comune e l’interessato.
La Compartecipazione alla Spesa
La compartecipazione alla spesa da parte dell’ospite e dei suoi familiari viene stabilita secondo i criteri definiti dai Comuni, in conformità al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Questo decreto riguarda la valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, e l’importo della partecipazione è calcolato in base agli indicatori ISEE.
Regole per i Soggetti Portatori di Handicap e Anziani Non Autosufficienti
L’art. 3 comma 2-ter del Decreto Legislativo n. 109/1998 prevede regole particolari per i soggetti portatori di handicap grave (Legge 104/1992) e per gli ultrasessantacinquenni non autosufficienti (fisicamente o psichicamente). In questi casi, la norma stabilisce che il pagamento delle rette sia a carico del Comune.