L’amministrazione di sostegno (Ads) è un istituto giuridico introdotto in Italia con la Legge n. 6 del 9 gennaio 2004, con l’obiettivo di tutelare le persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi.
Questo strumento si inserisce nel contesto delle misure di protezione delle persone fragili, mirate a garantire i diritti fondamentali dei soggetti deboli, sanciti dai primi 45 articoli della Costituzione Italiana, che elencano una serie di diritti e doveri dei cittadini, con particolare attenzione ai diritti sociali.
Applicazione dell’Amministrazione di Sostegno
L’Ads è caratterizzata da una flessibilità che permette di adattarsi alle specifiche esigenze dell’individuo, mantenendo il più possibile l’autonomia della persona assistita.
La procedura per la nomina dell’amministratore di sostegno è relativamente semplice: può essere avviata su istanza dello stesso interessato, di un familiare o dei servizi sociali.
Il giudice tutelare, valutate le circostanze, nomina un amministratore, definendo compiti e poteri in relazione alle necessità dell’amministrato.
Questa figura può essere un familiare, un professionista o una persona di fiducia, scelto in modo da rispettare i desideri e le esigenze del beneficiario.
Criticità dell’Amministrazione di Sostegno
Nonostante i benefici, l’istituto dell’amministrazione di sostegno presenta alcune criticità.
Una delle principali è la disparità territoriale nell’accesso e nella qualità dei servizi di supporto.
Le differenze tra le regioni italiane, specialmente tra il Nord e il Sud del Paese, si riflettono nella capacità di rispondere efficacemente alle esigenze delle persone disabili.
Inoltre, all’interno delle stesse regioni, possono esistere disuguaglianze significative nella disponibilità e nella qualità dei servizi sanitari e sociali.
Un altro problema riguarda il possibile contenzioso tra i familiari del beneficiario.
Spesso, infatti, le famiglie non sono pienamente consapevoli delle potenzialità dell’istituto e si concentrano più sulla gestione patrimoniale che sul benessere del congiunto.
Questo può portare a conflitti che rischiano di compromettere l’efficacia dell’amministrazione di sostegno.
Diritti Sociali e Inclusione dei Soggetti Deboli
Nell’ottica di una lettura orientata al benessere della persona, il dettato dell’art.404 c.c., non ispirato ad un’ottica limitata e limitante medicalistica, impone l’inclusione nel novero dei soggetti destinatari della Ads persone che abbiano ostacoli sensoriali o anagrafici o portatori di un disagio sociale (tossicodipendenza, forme estreme di povertà, emarginazione sociale, post-carcerazione, difficoltà esistenziali, handicap grave di figlio maggiorenne con genitori viventi ma divorziati).
È evidente come oggi l’istituto dell’amministrazione di sostegno abbia una molteplicità di possibili richieste con conseguente maggiore capacità di soluzioni nella scelta dell’amministratore, nel rispetto della vita e delle esigenze dell’amministrato, ma stimoli, purtroppo, un diverso e sterile contenzioso tra i c.d. familiari del soggetto debole, troppo spesso anche essi poco consapevoli delle potenziali dell’istituto e molto attenti più che alla soggettività del congiunto, alla sola conservazione patrimoniale.