La Prima sezione civile ha così deciso il ricorso di una donna contro il decreto della Corte di appello di conferma della nomina di un Ads da parte del giudice tutelare. Il ricorso era avverso un provvedimento, adottato su impulso dei parenti, ed originato da alcune circostanze: la donna “viveva sola in immobile locato, nonostante fosse proprietaria di diversi immobili; era andata in pensione a causa di difficoltà psichiche; per un certo tempo, sarebbe stata in cura presso un centro di salute mentale; aveva tenuto comportamenti rischiosi anche per la sua salute, come trascorrere la notte in strada, dormendo su una panchina; non aveva dimostrato di saper gestire le sue risorse economiche e diffidenza sia nei confronti degli assistenti sociali, che del c.t.u. nominato, rifiutando di farsi visitare” e ciò per i Giudici del secondo grado era “sintomo dell’incapacità di percepire l’importanza degli atti istruttori ai quali la stessa reclamante era stata chiamata doverosamente a collaborare nel suo esclusivo interesse”.
La Cassazione ha, invece, così statuito, accogliendo il ricorso e censurando la Corte d’Appello che non aveva “statuito riguardo al fatto che la ricorrente fosse persona priva, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi “infermità” o “menomazione fisica”, valorizzando principalmente un “non chiaro trattamento (somministrato da privati sin dall’età di 20 anni) e relativo a un quadro clinico di disturbo istrionico di personalità”. Alcuna attenzione era stata posta in relazione alle patologie richiamate soprattutto se esse “avessero determinato una tale menomazione, fisica o psichica, tal da rendere necessario disporre – in contrasto con la volontà della persona – la misura”. E in maniera tale poi “da giustificare l’ampiezza di poteri conferiti all’amministratore, comprensivi della possibilità di riscuotere la pensione della medesima beneficiaria della misura”.
Per la Suprema Corte di Cassazione una condotta non collaborativa non “esclude che la ricorrente sia in realtà una persona lucida, per quanto conducente una forma di vita apparentemente inconsueta, non potendosi escludere che tali anomalie siano da considerare la manifestazione di asprezze o forme caratteriali, seppure esacerbate dall’età della ricorrente”. Infatti, “la procedura di nomina dell’amministratore di sostegno presuppone una condizione attuale, se non d’incapacità, quantomeno di seria difficoltà in cui versi la persona, il che esclude la legittimazione a richiedere l’amministrazione di sostegno per quella che si trovi nella piena capacità psico-fisica o tenga condotte di vita solo apparentemente anomale, poiché non occorre che la stessa versi in uno stato d’incapacità d’intendere o di volere, essendo sufficiente che sia priva, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi “infermità” o “menomazione fisica”, anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che la ponga nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi o nella condizione di gravemente lederli; in tale ipotesi, il giudice è tenuto, in ogni caso, a nominare un amministratore di sostegno, poiché la discrezionalità attribuitagli dall’art. 404 c.c. ha ad oggetto solo la scelta della misura più idonea e non anche la passibilità di non adottare alcuna misura, che comporterebbe la privazione, per il soggetto incapace, di ogni forma di protezione dei suoi interessi, ivi compresa quella meno invasiva” (Cass., n. 12998/19).
Il principio che appare rilevante ed è stato espresso dagli Ermellini che l’amministrazione di sostegno non possa consistere in una “opzione previsionale calibrata sull’ipotesi di una condotta futura della ricorrente, non sorretta da chiari ed univoci accertamenti clinici e diagnostici”. Infatti, di qui il prezioso richiamo alla normativa sovranazionale in materia di accertamento della disabilità che richiede “in maniera specifica e focalizzata rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario ed anche rispetto all’incidenza di tali condizioni sulla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi, perimetrando i poteri gestori dell’amministratore in termini direttamente proporzionati ad entrambi i menzionati elementi”. Infatti, statuisce la Suprema Corte che “ai fini della nomina dell’amministratore di sostegno, la condotta non collaborativa del soggetto beneficiario della misura non può, di per sé, costituire un indizio significativo della menomazione della salute, fisica o psichica, in mancanza di accertamenti clinici certi ed univoci”.