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Studio Legale Sassano > BLOG > Revisione > La revisione del processo e la tutela del condannato assente.
Revisione

La revisione del processo e la tutela del condannato assente.

Francesca Sassano
10 Min Lettura
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IL CASO

Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato avanzata ex art. 629-bis cod. proc. pen. da G.G. in relazione alla sentenza di condanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 343 cod. pen., emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Lecce in data 5 ottobre 2017 e divenuta irrevocabile il 19 febbraio 2018;

Tramite il proprio difensore di fiducia, G.G. ha proposto ricorso, articolando un unico motivo per violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all’art. 629-bis c.p.p..

In particolare il ricorrente deduce che sebbene nell’ordinanza impugnata la Corte territoriale abbia rilevato la illegittimità della dichiarazione di assenza dell’imputato, detto vizio è stato erroneamente ritenuto sanato per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, non appellata, con la conseguente erronea affermazione che sarebbe stato onere del condannato provare ai fini della rescissione del giudicato che la sua assenza fosse dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, obiettandosi al contrario che la violazione delle regole che disciplinano il processo in absentia necessariamente incidono, alleviandolo, sull’onere dimostrativo della mancata conoscenza della celebrazione del processo. Con riguardo al medesimo profilo, si ripropone una questione di legittimità costituzionale della normativa della rescissione del giudicato in rapporto all’art. 6 della C.E.D.U. se interpretata nel senso che l’onere di provare la mancata incolpevole conoscenza del processo sia posto a carico del condannato anche nel caso in cui siano state pacificamente violate le condizioni da cui dipende la ritualità della dichiarazione di assenza.

LA DECISIONE 

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile.

Innanzitutto, si deve evidenziare che è errata anche la ricostruzione delle ragioni per le quali la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato.

Nella motivazione dell’impugnata ordinanza non è stata ritenuta affatto accertata la insussistenza delle condizioni per la dichiarazione di assenza dell’imputato, avendo la Corte rilevato che vi erano obiettive ed incontestate ragioni per ritenere che l’imputato avesse avuto piena conoscenza del procedimento, desunte dalla notificazione regolarmente eseguita a mani proprie nei suoi confronti del decreto di citazione a giudizio e dalla intervenuta nomina di un difensore di fiducia.

Si deve rammentare che la conoscenza del procedimento si presume ogni volta che vi siano manifestazioni precise di volontà partecipativa, come l’elezione di domicilio o la nomina del difensore di fiducia, oppure quando la stessa sia deducibile da eventi non riconducibili alla volontà dell’accusato, che evidenzino, in modo incontrovertibile, la conoscenza del procedimento, come l’arresto ed il fermo, la sottoposizione ad una misura cautelare o – come avvenuto nel caso di specie – la notifica personale dell’avviso d’udienza.

Nella descrizione del procedimento di primo grado – non contestata in modo specifico dal ricorrente – si è rilevato che nel corso della prima udienza era stato disposto il rinvio ad altra udienza per difetto della notificazione del decreto al difensore di fiducia, peraltro intervenuto ugualmente all’udienza a mezzo di un sostituto al solo fine di eccepire l’omessa notificazione, e che nel disporre il rinvio il giudice aveva disposto la rinnovazione della notificazione del decreto al solo difensore di fiducia e non all’imputato, proprio perchè già ritualmente eseguita personalmente nei suoi confronti.

L’omessa formale dichiarazione di assenza non sarebbe stata sanata all’udienza successiva in cui nè l’imputato e nè il difensore di fiducia sono comparsi, rimanendo assenti per tutta la durata del procedimento, anche nelle successive udienze.

Conseguentemente, la ritualità o meno del rinvio disposto senza rinnovazione delle notifiche all’imputato, assente ma non formalmente dichiarato, non è stata apprezzata come circostanza idonea a fondare l’assunto difensivo di una assenza involontaria dell’imputato, dovuta ad una ignoranza incolpevole del processo.

La questione, peraltro, affrontata sotto la vigenza dell’istituto della contumacia, con riferimento al caso dell’omessa dichiarazione formale della contumacia, risolta nel senso della irrilevanza ai fini della ritualità delle notifiche eseguite al solo difensore – con l’affermazione cioè del principio secondo cui l’imputato anche se non formalmente dichiarato contumace deve considerarsi rappresentato dal difensore, con la conseguenza che l’avviso dato a quest’ultimo dell’eventuale rinvio ad udienza fissa vale come avviso dato all’imputato – non assume alcuna rilevanza nel procedimento di rescissione, atteso che in questa sede ciò che rileva è solo la verifica della conoscenza effettiva del procedimento che non può essere messa in dubbio allorchè l’imputato rimasto assente abbia personalmente ricevuto la notificazione del decreto di citazione a giudizio, essendo sotto il profilo della conoscenza del processo del tutto irrilevante che sia stata omessa la formale dichiarazione di assenza.

Sotto tale profilo è sufficiente considerare che per l’imputato che rimanga assente, dopo che vi sia prova certa della avvenuta conoscenza del processo, è del tutto irrilevante che vi sia stata o meno una formale dichiarazione dell’assenza, essendo evidente come la volontà dell’imputato di rinunciare alla presenza in giudizio non possa essere condizionata da tale dato formale, del tutto indipendente dalla sua volontà.

Nel caso di specie tale conoscenza è stata affermata sulla base di due elementi indicati dalla stessa legge come indici di conoscenza del procedimento, ovvero quello della nomina di un difensore di fiducia e quello della ricezione personale della notificazione.

Detti indici di conoscenza della pendenza del procedimento a suo carico non possono essere messi in dubbio solo perchè anche il difensore di fiducia sia poi rimasto assente nel corso dell’intero procedimento.

In tale situazione, è del tutto ragionevole che sia il condannato a dovere allegare circostanze di segno opposto che comprovino che la sua assenza sia dipesa da una ignoranza incolpevole del processo.

Nel caso di specie il ricorrente ha solo sollevato questioni formali attinenti alla ritualità del procedimento in assenza, allegando circostanze del tutto inconferenti ai fini della valutazione della conoscenza effettiva del processo.

La questione posta con riferimento alla notifica eseguita a mezzo p.e.c. al difensore è evidentemente irrilevante, posto che anche il difensore di fiducia era sicuramente a conoscenza del procedimento, avendo nominato un proprio sostituto per la partecipazione alla prima udienza, pur se al solo fine di eccepire la formale omessa notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, successivamente ritualmente rinnovata a mezzo p.e.c..

In tale contesto processuale era onere dell’imputato fornire elementi di valutazione a sostegno della ipotesi che la sua assenza fosse dipesa da ignoranza incolpevole della celebrazione del processo.

Bisogna tenere distinte le questioni formali che afferiscono la ritualità delle notifiche da quelle che attengono alla ignoranza del processo, atteso che i vizi di notifica quali cause di invalidità della sentenza si tramutano in motivi di impugnazione come tali soggetti al rispetto delle forme e termini previsti per i mezzi di impugnazione, ma possono assumere rilievo ai fini della rescissione solo se siano anche indice della mancanza di effettiva conoscenza della celebrazione del processo.

Manifestamente infondata è la dedotta questione di illegittimità costituzionale.

La normativa sulla rescissione è stata introdotta insieme a quella dell’assenza proprio per adeguare il nostro sistema processuale ai principi del giusto processo di fonte convenzionale (art. 6 CEDU).

La questione è anche irrilevante atteso che nel caso di specie l’imputato avendo ricevuto la notificazione a mani proprie del decreto che dispone il giudizio aveva semmai l’onere di allegare un ipotetico impedimento alla partecipazione al giudizio ed avanzare la richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza ai sensi dell’art. 175 c.p.p., essendo fuori discussione la conoscenza del processo a suo carico.

La revisione del processo prevista dall’art. 629-bis c.p.p. tutela il condannato che non abbia avuto effettiva conoscenza del processo, mentre la tutela del condannato che pur avendo avuto effettiva conoscenza del processo non vi abbia potuto partecipare per impedimento dovuto a forza maggiore o per caso fortuito è assicurata dall’istituto della restituzione in termini per proporre appello ove ne ricorrano i presupposti.

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila Euro.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2019 (Cassazione penale, sez. VI, 31/01/2019, n. 8053)

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