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Studio Legale Sassano > BLOG > Aggiornamento Giuridico > Disabilità e sessualità come diritto esigibile
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Disabilità e sessualità come diritto esigibile

Francesca Sassano
5 Min Lettura
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Il modello sociale della disabilità ha promosso una visione neutrale di tale condizione: da mancanza o deficit, la disabilità dovrebbe essere intesa come una differenza che, di per sé, non ha carattere peggiorativo. Nonostante questo cambiamento di paradigma, gran parte del discorso pubblico continua ancora oggi a descrivere la disabilità come una condizione indesiderabile, da correggere o compensare.

Contents
Sessualità, evoluzione e dirittoI limiti della normativa italianaSessualità oltre l’atto sessualeLa giurisprudenza costituzionaleDiritto alla sessualità e identità personaleEducazione e ruolo sociale

La moderna sessuologia, invece, concepisce l’amore e la sessualità in un’ottica unitaria e inclusiva, senza distinguere tra persone con o senza deficit. La menomazione rappresenta certamente una difficoltà strumentale, ma non incide sul fine ultimo dell’esperienza affettiva e sessuale, che resta parte integrante dello sviluppo umano.

Sessualità, evoluzione e diritto

Nel corso dell’evoluzione umana la sessualità ha assunto significati molteplici, non limitati alla dimensione riproduttiva. Accanto a questa si sono sviluppate una sessualità ludica, sociale e simbolica, profondamente connesse alla costruzione dell’identità e delle relazioni. Da qui nasce una domanda centrale: una persona con disabilità ha diritto a una sessualità sostenibile e pienamente vissuta?

L’identità sessuale di una persona con disabilità si costruisce nello stesso modo in cui avviene per ogni altro individuo, attraverso un percorso di crescita e di costruzione del sé in cui l’educazione riveste un ruolo centrale, soprattutto nella formazione del ruolo sociale.

I limiti della normativa italiana

La principale fonte normativa in materia è la legge 5 febbraio 1992, n. 104, rubricata come legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Già nella sua formulazione terminologica emerge una criticità, poiché il termine “handicappata” risulta oggi superato sul piano giuridico-linguistico e percepito come stigmatizzante.

L’inadeguatezza della legislazione italiana è stata evidenziata anche nel primo rapporto dettagliato presentato dall’Italia alle Nazioni Unite nel novembre 2012, relativo all’attuazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. In tale rapporto, l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità ha sottolineato come la nozione di persona handicappata ponga l’accento sulle limitazioni funzionali e sullo svantaggio sociale che ne deriva, trascurando il ruolo determinante dell’ambiente e del contesto relazionale.

Secondo l’Osservatorio, l’automatismo che collega la minorazione all’handicap rappresenta un approccio superato, non più coerente con le visioni contemporanee della disabilità, fondate sull’interazione tra individuo e ambiente.

Sessualità oltre l’atto sessuale

Il concetto di sessualità non può essere ridotto alle sole attività sessuali in senso stretto, ma comprende l’intera sfera affettiva, relazionale ed emotiva, includendo in modo centrale il contatto fisico. Tale affermazione deve tuttavia essere rapportata alla consapevolezza che le persone con disabilità non costituiscono un gruppo omogeneo, ma presentano forme diverse di fragilità che incidono in modo differente sulla vita sessuale.

La giurisprudenza costituzionale

Questo principio è stato affermato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 80 del 26 febbraio 2010, nella quale si ribadisce che le persone con disabilità non costituiscono una categoria uniforme. Esistono disabilità lievi e disabilità gravi, e per ciascuna di esse è necessario individuare strumenti adeguati di rimozione degli ostacoli, calibrati sulla specifica condizione della persona.

Già con la sentenza n. 406 del 1992, la Corte aveva chiarito che ogni persona con disabilità è coinvolta in un processo di riabilitazione finalizzato al pieno inserimento sociale. Tale processo risponde a un interesse nazionale primario e inderogabile: garantire su tutto il territorio nazionale un livello uniforme di tutela dei diritti costituzionali fondamentali.

Diritto alla sessualità e identità personale

Il diritto alla sessualità si configura anche come diritto all’identità sessuale, che ogni individuo realizza nella propria vita di relazione. Esso si manifesta sia come libertà di espressione della sessualità sia come diritto soggettivo assoluto. Nell’ambito della disabilità, questo diritto si collega strettamente all’obbligo dello Stato di garantire l’effettività di altri diritti costituzionali fondamentali, quali l’uguaglianza, la dignità sociale e la realizzazione personale.

L’identità sessuale e il ruolo sociale devono necessariamente potersi costruire; in loro assenza, non è possibile pensare a una sessualità pienamente vissuta, poiché essa è il risultato di incontri, intersoggettività e relazioni.

Educazione e ruolo sociale

Anche per le persone in condizione di fragilità, l’identità sessuale si costruisce attraverso un percorso educativo analogo a quello di ogni altro individuo. L’educazione all’affettività, alla relazione e al corpo assume dunque un ruolo centrale nella formazione del ruolo sociale e nella possibilità di vivere la sessualità come dimensione essenziale della persona.

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