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Studio Legale Sassano > BLOG > Aggiornamento Giuridico > Avvisi bonari e IVA dopo l’estate: cosa cambia da settembre
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Avvisi bonari e IVA dopo l’estate: cosa cambia da settembre

Francesca Sassano
10 Min Lettura
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Con la fine della pausa estiva, la “tregua” sulle comunicazioni fiscali si chiude e l’Agenzia delle Entrate torna a pieno regime con avvisi bonari, comunicazioni di irregolarità e nuovi controlli sulle dichiarazioni IVA. Per professionisti, imprese e contribuenti è il momento di rimettere mano a cassetto fiscale, PEC e documentazione, per non farsi trovare impreparati.

Contents
La sospensione di agosto: come funziona davveroEsempio pratico: calcolo dei terminiPerché non conviene ignorare un avviso bonarioNon solo tregua: quando il Fisco può comunque notificareAttenzione: tregua estiva e rottamazione non coincidonoCosa controllare a settembre: una checklist operativaNuova liquidazione automatizzata IVA in caso di dichiarazione omessaCome arriva la comunicazione e cosa si può fareEsempio pratico: avviso bonario e nuova IVA automatizzata insiemeConclusioni: dalla tregua alla prevenzione

La sospensione di agosto: come funziona davvero

Nel mese di agosto è prevista una sospensione dei termini dal 1° agosto al 4 settembre per diverse comunicazioni derivanti da controlli automatizzati e formali. Non è una cancellazione del termine, ma un vero e proprio “congelamento” dei giorni a disposizione del contribuente.

Dal 5 settembre il conteggio riprende dal punto in cui si era fermato. Questo meccanismo si applica, tra gli altri, agli avvisi bonari da controlli automatizzati, ai controlli formali e agli atti di liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata.

Esempio pratico: calcolo dei termini

Immaginiamo che un contribuente riceva un avviso bonario il 20 luglio 2026, con termine ordinario di 30 giorni per pagare con sanzioni ridotte.

  • dal 20 luglio al 31 luglio decorrono 12 giorni;

  • dal 1° agosto al 4 settembre il termine è sospeso e i giorni non si conteggiano;

  • dal 5 settembre ricomincia il conteggio, con 18 giorni residui (30 – 12).

Il nuovo termine ultimo per il pagamento sarà quindi il 22 settembre 2026, 18 giorni dopo il 5 settembre. Per evitare errori è fondamentale verificare sempre la data effettiva di ricezione dell’atto, tramite PEC, raccomandata o cassetto fiscale, e confrontarla con il termine indicato nella comunicazione.

Perché non conviene ignorare un avviso bonario

Uno dei motivi principali per non sottovalutare un avviso bonario riguarda le sanzioni. La definizione entro i termini previsti consente di beneficiare di sanzioni più basse rispetto a quelle che scatterebbero in caso di mancato pagamento e successivo passaggio alla riscossione.

  • Per gli esiti del controllo automatizzato, la sanzione è pari al 10% dell’imposta, un terzo della sanzione ordinaria del 30%.

  • Per gli esiti del controllo formale, la sanzione è generalmente pari al 20%.

Se l’avviso viene ignorato, si passa all’iscrizione a ruolo con applicazione della sanzione piena, oggi pari al 25% per le nuove violazioni o al 30% per quelle precedenti, a seconda della disciplina applicabile, oltre agli oneri di riscossione e agli interessi.

Intervenire tempestivamente può quindi ridurre sensibilmente il conto finale.

Non solo tregua: quando il Fisco può comunque notificare

La sospensione estiva non è uno stop generalizzato di ogni attività del Fisco. La circolare 9/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate prevede la possibilità di procedere comunque con notifiche e atti in presenza di situazioni di indifferibilità e urgenza.

La deroga può operare, ad esempio, quando:

  • c’è il rischio di superare termini di prescrizione o decadenza;

  • l’atto contiene una notizia di reato da trasmettere all’autorità giudiziaria;

  • il contribuente è coinvolto in procedure concorsuali o situazioni particolari che richiedono interventi immediati.

È quindi possibile ricevere atti anche in agosto, pur con il beneficio della sospensione dei termini per reagire.

Attenzione: tregua estiva e rottamazione non coincidono

Un errore frequente è confondere la sospensione feriale con le scadenze della rottamazione o di altre definizioni agevolate.

La sospensione di agosto vale per specifiche comunicazioni dell’amministrazione finanziaria, ma non comporta automaticamente lo slittamento delle rate della rottamazione.

Chi ha aderito a una definizione agevolata deve continuare a fare riferimento:

  • al piano di pagamento ricevuto;

  • agli eventuali provvedimenti di proroga specifici;

senza dare per scontato che agosto “blocchi” anche quelle scadenze.

Cosa controllare a settembre: una checklist operativa

Per contribuenti e imprese, il consiglio è di non aspettare un nuovo avviso per fare il punto sulla propria posizione.

In concreto, chi ha ricevuto un avviso prima della pausa estiva dovrebbe verificare:

  • la data di ricezione della comunicazione, tramite PEC, raccomandata o cassetto fiscale;

  • il termine originario per il pagamento o per i chiarimenti;

  • i giorni già trascorsi prima del 1° agosto;

  • i giorni residui dopo la sospensione, dal 5 settembre in poi;

  • l’eventuale presenza di rateizzazioni o definizioni agevolate già attive.

Allo stesso tempo, è utile controllare il cassetto fiscale per individuare eventuali nuove comunicazioni e non affidarsi solo alla posta cartacea.

Nuova liquidazione automatizzata IVA in caso di dichiarazione omessa

Sul fronte IVA, la novità di rilievo è il provvedimento n. 239129 del 28 agosto 2026, con cui l’Agenzia delle Entrate ha dettato le regole operative per la liquidazione automatizzata dell’IVA in caso di dichiarazione annuale omessa.

In pratica, il Fisco potrà ricostruire la posizione del contribuente incrociando i dati già presenti nelle proprie banche dati:

  • fatture elettroniche emesse e ricevute tramite SdI;

  • corrispettivi telematici trasmessi dai registratori;

  • comunicazioni LIPE, ossia le liquidazioni periodiche IVA;

  • versamenti effettuati tramite modello F24.

La procedura si applica non solo quando la dichiarazione è del tutto assente, ma anche quando è “sostanzialmente omessa”, ad esempio se mancano i dati sulle operazioni attive necessari a determinare volume d’affari e imposta dovuta.

Come arriva la comunicazione e cosa si può fare

L’esito della liquidazione automatizzata viene notificato:

  • via PEC all’indirizzo registrato, INI-PEC o domicilio digitale speciale;

  • tramite raccomandata A/R se la consegna elettronica non va a buon fine.

Il dettaglio delle operazioni utilizzate per il conteggio è consultabile nel cassetto fiscale. Dal momento del ricevimento decorrono 60 giorni, entro i quali il contribuente può:

  • segnalare dati inesatti, ad esempio fatture non riconducibili alla propria attività;

  • evidenziare elementi non considerati, come note di credito o versamenti non abbinati;

  • chiedere la correzione dei calcoli o fornire documentazione integrativa.

Se non si interviene, la procedura può sfociare nell’iscrizione a ruolo e nella riscossione delle somme calcolate dall’Amministrazione.

Esempio pratico: avviso bonario e nuova IVA automatizzata insieme

Immaginiamo una piccola impresa che, a settembre, si trova in questa situazione:

  • ha ricevuto a luglio un avviso bonario per IRPEF o IRES, con termine sospeso in agosto e residuo da calcolare a partire dal 5 settembre;

  • riceve a fine settembre una comunicazione di liquidazione automatizzata IVA per omissione della dichiarazione annuale.

In questo caso, l’impresa dovrà:

1. Ricalcolare il termine dell’avviso bonario

Occorre verificare subito il termine per la definizione dell’avviso, tenendo conto dei giorni “congelati” in agosto, per capire fino a quando è possibile pagare con sanzioni ridotte.

2. Esaminare la comunicazione IVA

È necessario verificare nel cassetto fiscale il dettaglio dei dati utilizzati, come fatture, corrispettivi, LIPE e F24, confrontandoli con la propria contabilità.

3. Valutare le possibili soluzioni

Con il proprio consulente si potrà valutare se:

  • chiedere una rateizzazione per l’avviso bonario;

  • segnalare errori o incongruenze nella liquidazione IVA entro 60 giorni;

  • presentare la dichiarazione IVA omessa o integrativa, se ancora possibile e conveniente.

La gestione simultanea di più atti richiede quindi un approccio organizzato: calendario delle scadenze, monitoraggio costante di PEC e cassetto fiscale e confronto tempestivo con il professionista.

Conclusioni: dalla tregua alla prevenzione

La fine della pausa estiva non è solo il momento in cui “ripartono le cartelle”, ma anche l’occasione per impostare una gestione più consapevole dei rapporti con il Fisco.

Con controlli sempre più digitalizzati e basati sui dati già in possesso dell’Amministrazione, diventa strategico:

  • trasmettere dati coerenti durante l’anno, come fatture, LIPE e F24;

  • conservare e organizzare la documentazione di supporto;

  • reagire subito a ogni comunicazione, sfruttando sanzioni ridotte e margini di correzione.

In un contesto in cui l’omissione della dichiarazione IVA non “nasconde” più le operazioni al Fisco, la vera tutela per contribuenti e imprese è la prevenzione: controllare prima, correggere in tempo e non lasciare che un avviso bonario o una comunicazione automatizzata si trasformino in un problema di liquidità o in un contenzioso difficile da gestire.

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