Chi ha un figlio che vive stabilmente in un altro Stato dell’Unione europea, pur continuando a mantenerlo fiscalmente a proprio carico in Italia, fino a pochi mesi fa restava escluso dall’Assegno unico e universale. Allo stesso modo, molti cittadini di altri Paesi UE che lavorano regolarmente in Italia, senza esservi residenti, si trovavano spesso privi di qualunque tutela familiare.
Con la circolare n. 81 del 24 luglio 2026, l’INPS interviene su entrambi i fronti, fornendo le istruzioni operative per applicare le modifiche introdotte dall’art. 7-bis del d.l. 19 febbraio 2026, n. 19 (cosiddetto Decreto PNRR 2026) al d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, la norma che disciplina l’Assegno unico.
L’obiettivo è duplice: adeguare la disciplina italiana alle regole europee e ampliare in modo concreto la platea dei beneficiari, con particolare attenzione ai genitori e ai minori che vivono oltre confine.
Perché la platea dei beneficiari si allarga
L’allargamento non nasce da un’iniziativa spontanea del legislatore nazionale, ma è la risposta a rilievi sollevati in sede europea sul trattamento riservato:
- ai lavoratori comunitari che operano in Italia ma non vi risiedono stabilmente;
- alle famiglie con componenti residenti in altri Stati membri dell’Unione.
Il legislatore è quindi intervenuto sul d.lgs. 230/2021, correggendo alcuni requisiti che, di fatto, penalizzavano i nuclei “transfrontalieri”. Con le nuove regole: - contano di più il luogo in cui si lavora e il sistema previdenziale a cui si è iscritti;
- acquista rilievo il concetto di “figlio fiscalmente a carico in Italia”, anche se residente all’estero.
Figli residenti all’estero: chi può beneficiare dell’Assegno
Il primo intervento normativo riguarda l’art. 1 del d.lgs. 230/2021, dove è stato inserito il nuovo comma 2-bis. La disposizione stabilisce che, ai fini dell’attribuzione della prestazione, si considerano anche i figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea che siano fiscalmente a carico ai sensi della normativa italiana vigente.
Tradotto in concreto:
- un genitore che lavora e risiede in Italia può chiedere l’Assegno anche per un figlio che vive, ad esempio, in Romania o in Spagna;
- la condizione è che il figlio risulti fiscalmente a suo carico secondo le regole italiane, ad esempio perché il genitore ne sostiene il mantenimento e lo indica come familiare a carico nella dichiarazione dei redditi.
L’INPS precisa che questa apertura non modifica le regole di composizione del nucleo familiare ai fini ISEE: il modo in cui si calcola l’ISEE resta lo stesso. Ciò che cambia è il numero di figli per i quali il genitore può ottenere l’Assegno, includendo ora anche quelli residenti in un altro Paese UE ma fiscalmente a carico in Italia.
Lavoratori UE non residenti: la nuova porta d’accesso
La seconda grande novità riguarda i lavoratori che operano in Italia senza esservi residenti.
L’art. 3, comma 1, del d.lgs. 230/2021 è stato modificato per estendere il diritto all’Assegno anche a chi:
- non abita stabilmente in Italia;
- svolge in Italia un’attività lavorativa subordinata o autonoma che comporti l’obbligo di iscrizione a una gestione previdenziale italiana;
- è in regola con il versamento dei contributi.
Si tratta di un cambiamento significativo. Prima, il requisito della residenza in Italia era imprescindibile: senza residenza, niente Assegno. Ora, invece, il requisito può essere sostituito dallo svolgimento di un’attività lavorativa soggetta alla previdenza italiana.
Per i lavoratori comunitari che si spostano tra diversi Paesi UE, questo significa poter accedere alla prestazione familiare in Italia per il periodo in cui sono effettivamente assicurati nel nostro sistema.
Come si calcola l’Assegno per chi lavora in Italia ma non vi risiede
Per i lavoratori non residenti l’importo non è né automatico né pieno per tutto l’anno. Un nuovo comma dell’art. 6 del d.lgs. 230/2021 stabilisce che l’erogazione è commisurata alla durata effettiva della residenza, del domicilio o della prestazione di lavoro svolta in Italia.
In pratica:
- l’Assegno copre solo i mesi in cui il lavoratore risulta effettivamente occupato in Italia e iscritto a una gestione previdenziale italiana;
- se il rapporto di lavoro dura, ad esempio, sei mesi, l’Assegno spetterà solo per quei sei mesi, non per l’intero anno solare;
- l’importo mensile resta determinato secondo le regole ordinarie (ISEE, numero e condizioni dei figli), ma il numero di mensilità è limitato alla durata del legame con il sistema italiano.
Questa logica vale anche per chi, pur essendo residente, rientra in Italia solo per periodi limitati, ad esempio per distacchi o contratti a termine.
Domanda e rinnovo: cosa cambia tra residenti e non residenti
La circolare INPS dedica ampio spazio alle modalità di presentazione della domanda e, soprattutto, al meccanismo di rinnovo, che da ora in avanti sarà diverso a seconda che il richiedente sia residente o meno in Italia.
Residenti in Italia: rinnovo automatico
Per chi risiede in Italia, nulla cambia rispetto agli ultimi anni:
- se la domanda è stata già presentata e accolta, il pagamento prosegue in modo automatico da un anno all’altro;
- non è necessario presentare una nuova domanda, a meno che la precedente non sia decaduta, revocata, rinunciata o respinta;
- resta invece fondamentale aggiornare l’ISEE per adeguare l’importo alla situazione economica più recente del nucleo.
Lavoratori non residenti: rinnovo annuale obbligatorio
Per chi lavora in Italia senza esservi residente, il meccanismo è diverso e più rigoroso. Un nuovo comma (1-bis) dell’art. 6 del d.lgs. 230/2021 prevede che, per questi lavoratori:
- la domanda sia presentata per il solo periodo di durata della prestazione lavorativa in Italia;
- in ogni caso debba essere rinnovata ogni anno a decorrere dal 1° marzo;
- il periodo di riferimento vada dal 1° marzo di ciascun anno al 28 febbraio dell’anno successivo.
Questo significa che: - non c’è rinnovo automatico: chi rientra in questa categoria deve ricordarsi di ripresentare la domanda ogni anno;
- un eventuale ritardo può comportare interruzioni nell’erogazione dell’Assegno;
- la continuità del pagamento dipende dalla tempestività del rinnovo e dal mantenimento dei requisiti (lavoro in Italia, contribuzione regolare, figli a carico).
Dove e come presentare la domanda
Le modalità operative restano quelle già note, valide per tutti i beneficiari, residenti e non residenti:
- Portale INPS: tramite il servizio online dedicato all’Assegno unico, accessibile con SPID almeno di livello 2, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- App INPS Mobile: utilizzando le stesse credenziali digitali;
- Contact Center Multicanale: chiamando i numeri indicati dall’Istituto;
- Patronati: rivolgendosi a un istituto di patronato per assistenza nella compilazione e nell’invio della domanda.
Per i residenti in Italia, la domanda iniziale è sufficiente e il rinnovo è gestito in automatico dall’INPS. Per i lavoratori non residenti, invece, la circolare richiama espressamente l’obbligo di ripresentare la domanda ogni anno, a partire dal 1° marzo, per non perdere mensilità.
L’Assegno come prestazione familiare europea
Per effetto delle modifiche introdotte, l’Assegno unico assume in via esplicita la natura di prestazione familiare ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Questo comporta l’applicazione delle regole europee di coordinamento, in particolare quando lo stesso nucleo potrebbe avere diritto a prestazioni analoghe in più Stati membri. In questi casi:
- la priorità spetta di regola allo Stato in cui si svolge l’attività lavorativa;
- in mancanza di attività lavorativa, rileva lo Stato di residenza dei figli;
- se più Stati risultano contemporaneamente competenti, si applicano criteri di priorità e meccanismi di integrazione o conguaglio per evitare doppi pagamenti.
Per le famiglie che si muovono tra più Paesi UE, questo significa che l’Assegno unico italiano non va considerato in isolamento, ma come parte di un sistema coordinato a livello europeo.
Domande già presentate e ricalcoli: cosa aspettarsi
Le nuove regole sono entrate in vigore il 21 aprile 2026, ma l’adeguamento dei servizi telematici non è stato immediato. L’INPS chiarisce che:
- le domande presentate a partire da quella data sono state, in molti casi, definite in via provvisoria;
- tutte le mensilità da maggio 2026 in avanti sono ora oggetto di verifica e, se necessario, di rielaborazione;
- gli importi già liquidati possono essere confermati;
- possono essere ricalcolati al rialzo, con conguaglio a credito a favore del beneficiario;
- possono essere ridotti, con recupero delle somme eventualmente percepite in eccesso.
Per le famiglie interessate, è una fase transitoria da monitorare con attenzione. Chi ha già ricevuto pagamenti potrebbe vedersi notificare nei prossimi mesi un conguaglio, sia in positivo sia in negativo.
Limiti d’età, disabilità e carico fiscale: cosa non cambia
Le novità non modificano alcuni pilastri fondamentali dell’Assegno unico, che restano invariati e si estendono anche ai casi transfrontalieri:
- il diritto all’Assegno per i figli maggiorenni si mantiene fino al compimento del 21° anno di età, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti (studio, tirocinio, ricerca di lavoro, reddito annuo non superiore a 8.000 euro lordi);
- per i figli con disabilità non è previsto alcun limite anagrafico: l’Assegno può proseguire anche oltre i 21 anni;
- in tutti i casi, il figlio deve essere considerato fiscalmente a carico del genitore secondo la normativa italiana, anche se residente in un altro Stato UE.
In sintesi: cosa devono ricordare genitori e lavoratori oltre confine
Per chi vive o lavora oltre confine, le nuove regole possono essere riassunte così:
- se risiedi in Italia ma tuo figlio vive in un altro Stato UE, puoi chiedere l’Assegno anche per lui, purché sia fiscalmente a tuo carico secondo la normativa italiana;
- se sei cittadino di un altro Stato UE, non residente in Italia, ma lavori in Italia e versi contributi alla previdenza italiana, puoi accedere all’Assegno per i tuoi figli, anche se residenti all’estero, sempre a condizione che siano a tuo carico ai fini fiscali;
- l’importo dell’Assegno è calcolato come per tutti gli altri nuclei (in base a ISEE, numero e condizioni dei figli), ma per i non residenti è riconosciuto solo per i mesi in cui c’è un effettivo rapporto con il sistema italiano (residenza, domicilio o lavoro);
- se non risiedi in Italia, devi ricordarti di rinnovare la domanda ogni anno, a partire dal 1° marzo, per il periodo 1° marzo–28 febbraio;
- se hai presentato domanda dopo il 21 aprile 2026, preparati a possibili ricalcoli e conguagli sulle mensilità da maggio 2026 in avanti.
La circolare INPS n. 81/2026 segna, in definitiva, un passo importante verso una maggiore coerenza tra il sistema italiano di sostegno alle famiglie e il diritto dell’Unione europea, offrendo nuove tutele a chi, per lavoro o per scelta di vita, vive e cresce i propri figli oltre confine.