Studio Legale Sassano

Contatti: Tel. +39 0971.34036 – Fax +39 0971.21309 – Cell. +39 335.6649537

Richiedi una consulenza
  • HOME
  • CHI SIAMO
    • Avv. FRANCESCA SASSANO
    • Dr. LORENZO CRISTILLI
    • Inv. FILIPPO SIRCHIA
  • COMPETENZE
    • PENALE
    • CIVILE
    • FALLIMENTARE
    • AMMINISTRATIVA
  • OPERE
    • OPERE GIURIDICHE
    • OPERE NARRATIVE
  • BLOG
    • EVENTI
    • GIURIDICA
      • AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
      • REVISIONE
      • AGGIORNAMENTO GIURIDICO
      • CARCERE E SANITÀ
    • PSICOLOGICA
    • SPORTIVA
      • CIRCULAR FOOTBALL THERAPY PROJECT (CFTP)
  • GALLERY
  • CONTATTI
Stai leggendo Il diritto alla sessualità come dimensione educativa
Condividi
Cerca
Studio Legale SassanoStudio Legale Sassano
Aumenta il fontAa
  • HOME
  • CHI SIAMO
  • COMPETENZE
  • OPERE
  • BLOG
  • GALLERY
  • CONTATTI
Cerca
  • HOME
  • CHI SIAMO
    • Avv. FRANCESCA SASSANO
    • Dr. LORENZO CRISTILLI
    • Inv. FILIPPO SIRCHIA
  • COMPETENZE
    • PENALE
    • CIVILE
    • FALLIMENTARE
    • AMMINISTRATIVA
  • OPERE
    • OPERE GIURIDICHE
    • OPERE NARRATIVE
  • BLOG
    • EVENTI
    • GIURIDICA
    • PSICOLOGICA
    • SPORTIVA
  • GALLERY
  • CONTATTI
Hai già un account? Login
Seguici
© Studio Legale Sassano
Studio Legale Sassano > BLOG > Aggiornamento Giuridico > Il diritto alla sessualità come dimensione educativa
Aggiornamento GiuridicoBlogCARCERE E SANITÀgenerica

Il diritto alla sessualità come dimensione educativa

Francesca Sassano
7 Min Lettura
Condividi
Condividi

Nel perimetro di riflessione sul diritto alla sessualità delle persone con disabilità, centrale è il tema del suo esercizio concreto, in relazione al diritto al welfare. In questo ambito si inserisce la figura dell’assistente sessuale, già disciplinata in altri ordinamenti europei, mentre in Italia è stata oggetto di una proposta normativa nel 2014, con il disegno di legge n. 1442 (XVII Legislatura).

Contents
La tutela costituzionale della sessualitàDisabilità, relazioni e marginalizzazione affettivaIl peso dei pregiudizi culturaliLa figura dell’assistente sessualeI contenuti del disegno di leggeEsperienze europee e prospettive italianeEducazione, modelli e servizi territoriali

Il disegno di legge muove dal riconoscimento della sessualità come componente essenziale dello sviluppo della persona, affermando che i diritti sessuali rientrano pienamente tra i diritti umani. La loro violazione si traduce infatti in una lesione dei diritti all’uguaglianza, alla non discriminazione, alla dignità e alla salute. Tali principi devono necessariamente essere adattati alle diverse condizioni e ai differenti bisogni che le persone incontrano nel corso della propria vita.

La tutela costituzionale della sessualità

Un riferimento fondamentale è rappresentato dalla sentenza n. 561 del 18 dicembre 1987 della Corte Costituzionale, nella quale si afferma che la sessualità costituisce uno degli essenziali modi di espressione della persona umana. Il diritto di disporne liberamente è qualificato come diritto soggettivo assoluto, rientrante tra i diritti inviolabili della persona che l’articolo 2 della Costituzione impone di garantire.

Ne deriva che ogni persona dovrebbe poter compiere scelte informate e responsabili in materia di salute sessuale, indipendentemente dalla propria condizione di disabilità, disponendo di opportunità e strumenti adeguati per esercitare tali scelte.

Disabilità, relazioni e marginalizzazione affettiva

Molte persone con disabilità incontrano difficoltà oggettive nell’instaurare relazioni interpersonali complete sul piano psicoaffettivo, emotivo e sessuale. Tali difficoltà possono dipendere da una ridotta autosufficienza motoria, da limitazioni nella mobilità o dalla distanza dai modelli estetici dominanti, spesso considerati erroneamente come prerequisiti dell’attrattività.

In alcuni casi si aggiunge anche l’impossibilità di accedere autonomamente a pratiche soddisfacenti di autoerotismo. Nelle persone con disabilità psichica o cognitiva, la difficoltà di vivere la dimensione dell’intimità e della sessualità può contribuire a una progressiva perdita di autonomia, alimentando situazioni di isolamento e di emarginazione affettiva e relazionale.

Il peso dei pregiudizi culturali

A tali condizioni si somma la persistenza di un radicato pregiudizio culturale, secondo cui le persone con disabilità sarebbero prive di una dimensione erotica e di desiderio di intimità. Questa rappresentazione distorta contribuisce a negare loro il diritto a un pieno benessere psicofisico, emotivo e sessuale, determinando una limitazione concreta del diritto fondamentale alla salute, che l’ordinamento ha il dovere di prevenire.

Se è vero che una relazione interpersonale autentica non può essere imposta per via legislativa, è altrettanto vero che la dimensione della sessualità delle persone con disabilità può e deve essere sostenuta attraverso interventi mirati di educazione all’emotività, all’affettività, alla corporeità e alla sessualità.

La figura dell’assistente sessuale

Con questo obiettivo, il disegno di legge n. 1442 introduce la figura dell’assistente per la sana sessualità e il benessere psicofisico delle persone con disabilità, comunemente definito assistente sessuale. Si tratta di un operatore formato sul piano psicologico, sessuologico e medico, in grado di supportare persone con disabilità fisico-motoria e/o psichico-cognitiva nell’esperienza della propria corporeità, dell’intimità e della sessualità.

L’intervento dell’assistente sessuale non si limita all’esperienza erotica o sensuale, ma mira anche a favorire una canalizzazione funzionale delle energie emotive, spesso espresse in forme disfunzionali come rabbia o aggressività.

I contenuti del disegno di legge

Il disegno di legge si compone di un unico articolo articolato in più commi. Viene affidata al Ministro della Salute la definizione delle linee guida per la promozione e il coordinamento degli interventi regionali. Presso ciascuna Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano è prevista l’istituzione di un elenco di assistenti sessuali.

Per l’iscrizione all’elenco sono richiesti il raggiungimento della maggiore età, l’assolvimento dell’obbligo scolastico, l’idoneità psicofisica, la sottoscrizione di un codice etico e il completamento di una procedura di accreditamento. Alle Regioni è demandata la definizione dei percorsi formativi, dei criteri di accreditamento, delle misure di tutela dei dati sensibili e delle modalità di monitoraggio dello stato di salute e dell’equilibrio psicofisico degli operatori.

L’attività di assistenza sessuale è configurata come attività autonoma, esercitabile anche in forma cooperativa, ma non riconducibile a rapporti di lavoro subordinato né a contratti di appalto.

Esperienze europee e prospettive italiane

La proposta normativa italiana prende ispirazione da esperienze già consolidate in Paesi come Svizzera, Danimarca, Paesi Bassi, Germania e Austria, dove la figura dell’assistente sessuale è riconosciuta e regolamentata. In Italia, invece, l’assistenza sessuale non è ancora attuata in forma strutturata.

L’assistente sessuale opera concretamente a sostegno della persona con disabilità nell’esercizio della propria sessualità, sia sul piano fisico che emotivo, con l’obiettivo di favorire relazioni appaganti e un miglior equilibrio psicofisico. Gli incontri possono prevedere pratiche diverse, come massaggi, carezze e contatto corporeo, in un’ottica prevalentemente sensoriale e relazionale.

Educazione, modelli e servizi territoriali

Il dibattito italiano su questa figura professionale si è avviato in modo significativo nel 2014, anche grazie a un convegno promosso da Erickson a Rimini, nel quale è stata proposta l’articolazione di tre diversi percorsi formativi: uno rivolto ai sex worker, uno destinato al personale sanitario e uno specificamente orientato all’assistenza sessuale professionale.

Disabilità e sessualità, spesso considerate erroneamente come dimensioni incompatibili, risultano in realtà profondamente connesse. Il superamento del modello esclusivamente medico a favore di un approccio bio-psico-sociale consente di leggere la disabilità non come mero deficit, ma come difficoltà funzionale legata anche a contesti ambientali e culturali inadeguati.

In questa prospettiva, l’identità sessuale della persona con disabilità si costruisce attraverso un percorso educativo analogo a quello di ogni altro individuo. Un esempio significativo è rappresentato dal Servizio disabilità e sessualità attivato dal Comune di Torino, che offre spazi di ascolto e supporto sui temi dell’affettività, della sessualità e della genitorialità, attraverso un’équipe multidisciplinare.

Condividi questo articolo
Facebook Twitter Email Copia il link Stampa

Iscriviti per ricevere la nostra newsletter

Per essere sempre informato su tutti gli aggiornamenti giuridici

[mc4wp_form]

ULTIME NEWS

RSA, retta e livelli essenziali: dove finisce la cura e dove inizia la compartecipazione

La “retta RSA” come nodo critico del sistemaNel dibattito sulla non autosufficienza, la retta delle strutture residenziali per anziani viene…

Aggiornamento Giuridico Blog generica 11 Maggio 2026

Il lavoratore-caregiver tra discriminazione indiretta e accomodamenti ragionevoli

Nota a Cass. civ., sez. lav., 10 aprile 2026, n. 9104La sentenza della Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, 10…

Aggiornamento Giuridico Blog generica 30 Aprile 2026

NASpI e partita IVA “silente” dopo l’ordinanza 7957/2026: cosa cambia davvero

Un lavoratore dipendente perde il lavoro e ottiene la NASpI. È titolare di partita IVA, ma in un determinato anno…

Aggiornamento Giuridico Blog generica 24 Aprile 2026

L’assegno di Inclusione: obblighi, sospensione e rischio revoca

L’Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, non è un aiuto economico automatico ma una misura che unisce…

Aggiornamento Giuridico Blog CARCERE E SANITÀ generica 24 Aprile 2026

Seguici anche su

STUDIO LEGALE SASSANO

P.zza Crispi 33, POTENZA
Telefono:
+39 0971/34036 – +39 335/6649537 – Fax: +39 0971/21309
E-mail: segreteria@studiolegalesassano.it

Area Privata >

Seguici anche su:

Tribunale Ordinario di Potenza n.333/10 Registro Volontaria Giurisdizione, Direttore Responsabile Francesca Sassano – pubblicazione on line dal titolo Blog, diffuso sul sito https://studiolegalesassano.it/blog/ – attraverso il provider – Keliweb – Autorizzazione Ministero delle Comunicazioni n.473 

  • HOME
  • CHI SIAMO
  • COMPETENZE
  • OPERE
  • BLOG
  • GALLERY
  • CONTATTI
  • PRIVACY E COOKIE POLICY
Welcome Back!

Sign in to your account

Hai perso la password?