Nel perimetro di riflessione sul diritto alla sessualità delle persone con disabilità, centrale è il tema del suo esercizio concreto, in relazione al diritto al welfare. In questo ambito si inserisce la figura dell’assistente sessuale, già disciplinata in altri ordinamenti europei, mentre in Italia è stata oggetto di una proposta normativa nel 2014, con il disegno di legge n. 1442 (XVII Legislatura).
Il disegno di legge muove dal riconoscimento della sessualità come componente essenziale dello sviluppo della persona, affermando che i diritti sessuali rientrano pienamente tra i diritti umani. La loro violazione si traduce infatti in una lesione dei diritti all’uguaglianza, alla non discriminazione, alla dignità e alla salute. Tali principi devono necessariamente essere adattati alle diverse condizioni e ai differenti bisogni che le persone incontrano nel corso della propria vita.
La tutela costituzionale della sessualità
Un riferimento fondamentale è rappresentato dalla sentenza n. 561 del 18 dicembre 1987 della Corte Costituzionale, nella quale si afferma che la sessualità costituisce uno degli essenziali modi di espressione della persona umana. Il diritto di disporne liberamente è qualificato come diritto soggettivo assoluto, rientrante tra i diritti inviolabili della persona che l’articolo 2 della Costituzione impone di garantire.
Ne deriva che ogni persona dovrebbe poter compiere scelte informate e responsabili in materia di salute sessuale, indipendentemente dalla propria condizione di disabilità, disponendo di opportunità e strumenti adeguati per esercitare tali scelte.
Disabilità, relazioni e marginalizzazione affettiva
Molte persone con disabilità incontrano difficoltà oggettive nell’instaurare relazioni interpersonali complete sul piano psicoaffettivo, emotivo e sessuale. Tali difficoltà possono dipendere da una ridotta autosufficienza motoria, da limitazioni nella mobilità o dalla distanza dai modelli estetici dominanti, spesso considerati erroneamente come prerequisiti dell’attrattività.
In alcuni casi si aggiunge anche l’impossibilità di accedere autonomamente a pratiche soddisfacenti di autoerotismo. Nelle persone con disabilità psichica o cognitiva, la difficoltà di vivere la dimensione dell’intimità e della sessualità può contribuire a una progressiva perdita di autonomia, alimentando situazioni di isolamento e di emarginazione affettiva e relazionale.
Il peso dei pregiudizi culturali
A tali condizioni si somma la persistenza di un radicato pregiudizio culturale, secondo cui le persone con disabilità sarebbero prive di una dimensione erotica e di desiderio di intimità. Questa rappresentazione distorta contribuisce a negare loro il diritto a un pieno benessere psicofisico, emotivo e sessuale, determinando una limitazione concreta del diritto fondamentale alla salute, che l’ordinamento ha il dovere di prevenire.
Se è vero che una relazione interpersonale autentica non può essere imposta per via legislativa, è altrettanto vero che la dimensione della sessualità delle persone con disabilità può e deve essere sostenuta attraverso interventi mirati di educazione all’emotività, all’affettività, alla corporeità e alla sessualità.
La figura dell’assistente sessuale
Con questo obiettivo, il disegno di legge n. 1442 introduce la figura dell’assistente per la sana sessualità e il benessere psicofisico delle persone con disabilità, comunemente definito assistente sessuale. Si tratta di un operatore formato sul piano psicologico, sessuologico e medico, in grado di supportare persone con disabilità fisico-motoria e/o psichico-cognitiva nell’esperienza della propria corporeità, dell’intimità e della sessualità.
L’intervento dell’assistente sessuale non si limita all’esperienza erotica o sensuale, ma mira anche a favorire una canalizzazione funzionale delle energie emotive, spesso espresse in forme disfunzionali come rabbia o aggressività.
I contenuti del disegno di legge
Il disegno di legge si compone di un unico articolo articolato in più commi. Viene affidata al Ministro della Salute la definizione delle linee guida per la promozione e il coordinamento degli interventi regionali. Presso ciascuna Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano è prevista l’istituzione di un elenco di assistenti sessuali.
Per l’iscrizione all’elenco sono richiesti il raggiungimento della maggiore età, l’assolvimento dell’obbligo scolastico, l’idoneità psicofisica, la sottoscrizione di un codice etico e il completamento di una procedura di accreditamento. Alle Regioni è demandata la definizione dei percorsi formativi, dei criteri di accreditamento, delle misure di tutela dei dati sensibili e delle modalità di monitoraggio dello stato di salute e dell’equilibrio psicofisico degli operatori.
L’attività di assistenza sessuale è configurata come attività autonoma, esercitabile anche in forma cooperativa, ma non riconducibile a rapporti di lavoro subordinato né a contratti di appalto.
Esperienze europee e prospettive italiane
La proposta normativa italiana prende ispirazione da esperienze già consolidate in Paesi come Svizzera, Danimarca, Paesi Bassi, Germania e Austria, dove la figura dell’assistente sessuale è riconosciuta e regolamentata. In Italia, invece, l’assistenza sessuale non è ancora attuata in forma strutturata.
L’assistente sessuale opera concretamente a sostegno della persona con disabilità nell’esercizio della propria sessualità, sia sul piano fisico che emotivo, con l’obiettivo di favorire relazioni appaganti e un miglior equilibrio psicofisico. Gli incontri possono prevedere pratiche diverse, come massaggi, carezze e contatto corporeo, in un’ottica prevalentemente sensoriale e relazionale.
Educazione, modelli e servizi territoriali
Il dibattito italiano su questa figura professionale si è avviato in modo significativo nel 2014, anche grazie a un convegno promosso da Erickson a Rimini, nel quale è stata proposta l’articolazione di tre diversi percorsi formativi: uno rivolto ai sex worker, uno destinato al personale sanitario e uno specificamente orientato all’assistenza sessuale professionale.
Disabilità e sessualità, spesso considerate erroneamente come dimensioni incompatibili, risultano in realtà profondamente connesse. Il superamento del modello esclusivamente medico a favore di un approccio bio-psico-sociale consente di leggere la disabilità non come mero deficit, ma come difficoltà funzionale legata anche a contesti ambientali e culturali inadeguati.
In questa prospettiva, l’identità sessuale della persona con disabilità si costruisce attraverso un percorso educativo analogo a quello di ogni altro individuo. Un esempio significativo è rappresentato dal Servizio disabilità e sessualità attivato dal Comune di Torino, che offre spazi di ascolto e supporto sui temi dell’affettività, della sessualità e della genitorialità, attraverso un’équipe multidisciplinare.