Quando l’INPS riconosce un trattamento pensionistico e, confidando in tale provvedimento, il beneficiario cessa l’attività lavorativa, può sorgere un grave pregiudizio economico se – a distanza di tempo – l’ente procede alla revoca dell’assegno e al recupero delle somme erogate.
Di seguito vengono illustrate le tutele previste, il regime giuridico della revoca, i limiti al recupero dell’indebito, la tutela dell’affidamento, il risarcimento del danno e i rimedi processuali.
1. Regime giuridico della revoca e dell’autotutela INPS
1.1 Annullamento d’ufficio (effetti retroattivi – ex tunc)
È disposto quando il provvedimento originario è illegittimo.
L’atto viene eliminato sin dall’origine, con possibile creazione di un indebito previdenziale.
1.2 Revoca (effetti per il futuro – ex nunc)
Ricorre per mutamenti di fatto o nuovi motivi di interesse pubblico.
L’atto cessa di produrre effetti solo per il futuro.
1.3 Rettifica o convalida
Utilizzate per errori materiali, di calcolo o documentali.
1.4 Obblighi dell’INPS
L’ente deve comunicare l’avvio del procedimento, motivare adeguatamente e valutare l’interesse del privato.
2. Effetti sulla pensione di inabilità e sulla compatibilità con il lavoro
La ripresa o sopravvenienza di attività lavorativa è causa di incompatibilità con la pensione di inabilità.
La revoca decorre dal primo giorno del mese successivo.
Contestualmente l’INPS deve verificare la possibile spettanza dell’Assegno Ordinario di Invalidità, compatibile con il lavoro.
3. Recupero delle somme indebitamente percepite
Il disconoscimento di requisiti o l’annullamento dell’atto può generare un indebito previdenziale.
3.1 Modalità di recupero
– Rateizzazione con trattenuta massima di un quinto.
– Salvaguardia del trattamento minimo.
– Importo minimo trattenibile 10 euro.
– In assenza di pensione, recupero tramite procedure ordinarie.
3.2 Interessi
Non sono dovuti interessi, salvo dolo del beneficiario.
3.3 Prescrizione
Il credito dell’INPS si prescrive in dieci anni, se eccepito.
4. Limiti alla ripetizione dell’indebito
Indebiti successivi al 1° gennaio 2001
Si applicano le norme precedenti (art. 13, L. 412/1991) secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite.
Casi di irripetibilità
Le somme non sono recuperabili se ricorrono tutti questi presupposti:
– provvedimento formale e definitivo comunicato;
– errore imputabile all’ente;
– assenza di omissioni da parte del beneficiario.
L’irripetibilità tutela il legittimo affidamento dell’assicurato.
5. Tutela dell’affidamento e risarcimento del danno
Il beneficiario può chiedere il risarcimento dei danni quando provi:
– colpa dell’ente (errore grave, omissioni, negligenza);
– nesso causale tra provvedimento e cessazione del lavoro;
– danno patrimoniale (perdita reddito, contributi);
– danno non patrimoniale (stress, ansia, disagi);
– affidamento ragionevole sul provvedimento INPS.
6. Rimedi amministrativi e giudiziali
In via amministrativa
– istanza di riesame;
– richiesta di applicazione delle norme sull’irripetibilità;
– richiesta di riconoscimento del trattamento alternativo (es. AOI);
– eccezione di prescrizione;
– piano di recupero entro il limite di un quinto.
In via giudiziale
Ricorso al Giudice del Lavoro per:
– annullare la revoca;
– accertare il diritto al trattamento spettante;
– opporsi al recupero dell’indebito;
– ottenere il risarcimento dei danni da affidamento.
7. Cosa fare in caso di revoca INPS
È opportuno presentare un’istanza con cui si richiede:
– verifica dell’eventuale diritto all’Assegno Ordinario di Invalidità;
– applicazione dell’irripetibilità delle somme, se sussistono i presupposti;
– in subordine, rateizzazione entro il quinto;
– eccezione di prescrizione decennale;
– dichiarazione di assenza di dolo;
– riserva di azione giudiziale per danni.