Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 62/2024, cambiano le modalità di accertamento della disabilità. Vediamo insieme le principali novità.
La lettera di convocazione
La convocazione alla visita di valutazione di base viene spedita con raccomandata A/R e contiene:
Data, ora e luogo della visita;
L’indicazione di presentarsi con un documento di riconoscimento valido;
La possibilità di richiedere una nuova convocazione in caso di indisponibilità;
L’avvertenza che l’assenza non giustificata equivale a rinuncia alla valutazione.
I dettagli della convocazione sono sempre consultabili nel “Portale della disabilità”.
Un’unica procedura per tutti gli accertamenti
La valutazione di base accerta contemporaneamente:
L’invalidità civile;
La cecità e sordità civile;
La condizione prevista dalla Legge 104/1992 (sostegno e sostegno intensivo);
L’inclusione scolastica (D.lgs. 66/2017);
L’idoneità all’inserimento lavorativo (Legge 68/1999).
Le nuove Unità di Valutazione di Base (UVB)
L’accertamento è svolto dalle UVB, istituite secondo quanto previsto dal nuovo art. 9, comma 3 del D.lgs. 62/2024.
Le UVB sono presiedute da un medico INPS specializzato in medicina legale e includono almeno un altro medico con specializzazione in medicina legale, medicina del lavoro o equipollenti.
Nel caso di minori:
Due medici nominati dall’INPS;
Un rappresentante delle associazioni di categoria;
Una figura professionale dell’area psicologica o sociale.
Almeno uno dei medici deve essere specializzato in pediatria, neuropsichiatria infantile o nella patologia specifica del minore.
Composizione e funzionamento della commissione
La valutazione viene effettuata da almeno tre componenti;
Il professionista indicato dalle associazioni può contribuire al numero minimo;
In caso di parità di voti, il presidente ha voto doppio;
La persona interessata può farsi accompagnare dal proprio medico o psicologo di fiducia, senza diritto di voto.
Il certificato unico
Al termine della valutazione, viene rilasciato un “Certificato attestante la condizione di disabilità”, che sostituisce i verbali precedenti e riunisce tutti gli accertamenti normativi:
Legge 104/1992, Legge 18/1980, Legge 508/1988, Legge 289/1990, Legge 382/1970, Legge 138/2001, Legge 381/1970, Legge 107/2010, Legge 68/1999, D.lgs. 66/2017.
Tempi della valutazione di base
15 giorni per patologie oncologiche;
30 giorni per i minori;
90 giorni negli altri casi (a partire dalla trasmissione del certificato medico introduttivo).
Se la UVB richiede ulteriori documenti, il procedimento viene sospeso per 60 giorni, prorogabili di altri 60 su richiesta dell’interessato.
Se la documentazione non viene integrata, si procede comunque con la valutazione sulla base degli atti disponibili.
Consegna del certificato
Il certificato finale viene:
Inserito nel Fascicolo Sanitario Elettronico;
Inviato all’interessato tramite raccomandata A/R.