In attesa dell’adozione del Regolamento che deve essere emanato su iniziativa del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con l’Autorità politica delegata in materia di disabili, e di quello previsto dall’articolo 9, comma 7-bis, del decreto-legge n. 71/2024, l’INPS, con il messaggio n. 4465 del 27 dicembre 2024, ha illustrato le principali novità riguardanti l’iter amministrativo per il riconoscimento della condizione di disabilità.
1. Il nuovo certificato medico introduttivo
L’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 62/2024 (c.d. Riforma della Disabilità) prevede che il nuovo certificato medico introduttivo possa essere rilasciato e trasmesso dai medici:
In servizio presso aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, centri di diagnosi e cura delle malattie rare;
Medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale, medici in quiescenza iscritti all’albo, liberi professionisti e medici in servizio presso strutture private accreditate.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo prevede che l’Istituto acquisisca la documentazione relativa alla formazione dei medici certificatori nell’ambito del programma “Educazione continua in medicina”, al fine di garantire una corretta applicazione delle nuove disposizioni.
2. Contenuti del nuovo certificato medico introduttivo
Il certificato deve includere:
Dati anagrafici dell’interessato e del tutore, se presente;
Dati sul domicilio per la convocazione a visita;
Diagnosi codificata secondo l’International Classification of Diseases (ICD), decorso e prognosi;
Documentazione diagnostica obbligatoria allegata;
Segnalazione di malattie neoplastiche in atto;
Segnalazione di intrasportabilità per richiesta di visita domiciliare;
Indicazione di eventuali infermità derivanti da fatto illecito;
Segnalazione di patologie incluse in elenchi ministeriali specifici;
Indicazione di patologie riconosciute dall’ANFFAS per le disabilità intellettive e relazionali.
3. Trasmissione e gestione del certificato
Il medico certificatore firma digitalmente e trasmette il certificato all’INPS tramite il portale istituzionale. Il documento viene acquisito nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), come previsto dall’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 62/2024.
Le prestazioni economiche riconosciute (pensione per invalidi civili, assegno di accompagnamento, ecc.) decorrono dal mese successivo alla trasmissione del certificato, come stabilito dall’articolo 6, comma 10, del decreto legislativo n. 62/2024.
La ricevuta di trasmissione del certificato deve essere stampata, firmata dall’interessato e conservata dal medico certificatore.
4. Integrazione del certificato e accesso ai dati
Il certificato medico introduttivo può essere integrato con ulteriore documentazione fino a 7 giorni prima della data della visita ambulatoriale o domiciliare. Gli interessati possono consultare il certificato accedendo al “Portale della Disabilità” sul sito dell’INPS.
La riforma introduce procedure più efficienti e digitalizzate, garantendo maggiore trasparenza e facilità di accesso ai servizi per le persone con disabilità.