La revisione del processo è esperibile solo dal condannato che non ha avuto effettiva conoscenza del processo, i difetti di conoscenza dello stesso, invece, imputabili al caso fortuito e/o alla forza maggiore possono essere assicurati dalla richiesta di restituzione in termini. ( Cass. Pen. Sez VI , 31/01/2019)

in relazione agli atti che l’amministratore di sostegno è autorizzato a compiere in nome e per conto del beneficiario , quest’ultimo non può stare in giudizio se non rappresentato dall’amministratore. Nel caso in cui l’incarico di amministratore di sostegno sia stato conferito ad un avvocato, questi potrà essere autorizzato a stare in giudizio personalmente ai sensi dell’art.86 cpc